Post by Sparrow®esistono anche usi, pratiche e _sentenze_ non univoche.
Riportane almeno una.
Che sposi la tua tesi.
Si ricorda altres che la disciplina dell'imposta di bollo non
contempla l'istituto della rivalsa perch ha disposto unicamente in
tema di responsabilit solidale. La giurisprudenza, sia di merito sia
di Cassazione, non si pronunciata sull'argomento perch risulta
pacificamente accettato, in forza di una prassi consolidata, che
l'acquirente dei servizi ad essere obbligato al pagamento
dell'imposta.
Quanto sopra e' contenuto in una *sentenza*?
Se si', quale?
io non te le vado a cercare le sentenze conseguenti
alla responsabilità di chi, in fondo, debba pagare il bollo di euro
1,81
semplicemente alla fine chi paga è il destinatario del documento.
che è il primo destinatario delle attenzioni del fisco e, dopo le "
tue " peripezie di solidarietà solidale mai negate e sempre possibili,
rimane e rimarrà sempre parte soccombente in qualsiasi giudizio da
chiunque attivato.
questo era il senso.
ciao e fine.
La legge è molto chiara sulla materia. L’articolo 1199 del codice
civile dice: “Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e
a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul
titolo, se questo non è restituito al debitore”. Quindi, quando il
proprietario percepisce il pagamento del canone di affitto, ha
l’obbligo di rilasciare la ricevuta del versamento, comunque fatto,
con bonifico bancario, con assegno o in contanti. La semplice ricevuta
del bonifico emessa dalla banca non è sufficiente.
Il fatto che l’affitto sia pagato da persona diversa dall’intestatario
del contratto non determina un obbligo diverso: la ricevuta va
rilasciata all’intestatario del contratto per il pagamento del canone
mensile. E non ci sono gli estremi perché qualcuno possa contestare
che i pagamenti sono stati effettuati da persone diverse dal titolare
del contratto. Una volta emessa, la ricevuta potrà essere spedita per
posta all’affittuario.
La materia della marca da bollo è regolata dal dpr 642 del 26 ottobre
1972 e successive modificazioni. La marca si applica sulle ricevute
con importi superiori a 77,47 euro se non soggette a Iva. L’obbligo di
applicazione è del locatore che la emette, il costo (1,81 euro) è
invece in capo all’inquilino. Per lo Stato non è importante chi
“fisicamente” acquista la marca e chi la mette sulla ricevuta. Ma c’è
sempre un’obbligazione solidale e anche se nei rapporti tra le parti
l’obbligo è previsto solo a carico di una di esse (cioè di chi
richiede la ricevuta), se la parte obbligata non provvede a pagare
l’imposta regolarmente, anche la parte non obbligata sarà responsabile
in solido nei confronti dello Stato per l’omissione, salvo il diritto
di regresso verso la parte obbligata.
La marca da bollo è sempre obbligatoria, anche se la ricevuta non è
usata a fini fiscali. La spesa non può essere contestata per mancanza
di marca da bollo, ma sicuramente si potrà rischiare una sanzione per
mancato assolvimento dell’obbligo dell’imposta di bollo. Le ricevute
per le spese condominiali, invece, sono esenti da imposta di bollo.